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D.Lvo 17/03/1995 n. 230a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale č stato stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica; b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica; c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'art. 101, comma 3. Art. 129 - Obbligo di informazione 1. Le informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica. Art. 130 - Informazione preventiva 1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonchč sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. 2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi: a) natura e caratteristiche della radioattivitā e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente; b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conse guenze per la popolazione e l'ambiente; c) comportamento da adottare in tali eventualitā; d) autoritā ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in ca so di emergenza radiologica. 3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attivitā, funzione e responsabilitā nei riguardi della collettivitā nonchč al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza. Art. 131 - Informazione in caso di emergenza radiologica 1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. 2. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti: a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione; b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione; c) le autoritā e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattivitā ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. 4. Se l'emergenza č preceduta da una fase di preallarme alla popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalitā ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione. 5. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attivitā, funzione ed eventuale responsabilitā nei riguardi della collettivitā nonchč al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione. Art. 132 - Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica 1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puō comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza radiologica prevedibili. 2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi. Art. 133 - Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti 1. E' istituita presso il Ministero della sanitā una commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di: a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli artt. 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonchč la frequenza della diffusione stessa; b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione; c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134; d) studiare le modalitā per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario. 2. La commissione č nominata con decreto del Ministro della sanitā, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione č composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa. Art. 134 - Procedure di attuazione 1. Con decreto del Ministro della sanitā, d'intesa con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'AN- PA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le autoritā e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e le modalitā operative in funzione dei destinatari dell'informazione stessa. 2. Le modalitā operative per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133. Art. 135 - Diffusione dell'informazione nell'Unione europea 1. L'informazione diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989 n. 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli artt. 130 e 132. Capo XI Norme penali Art. 136 - Contravvenzioni al capo V 1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della contabilitā di cui al capo V č punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni. 2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 21, comma 1, č punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. Art. 137 - Contravvenzioni al capo VI 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, č punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta č punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. 2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, č punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta č punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, č punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione č punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 4. Chi effettua le attivitā di cui agli artt. 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni č punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 5. Colui il quale effettua una delle attivitā di cui all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta č punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, č punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, č punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 138 - Contravvenzioni al capo VII 1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37, comma 1, senza la relativa licenza č punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art. 37 della presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 3. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli artt. 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 č punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione degli adempimenti di cui all'art. 48, commi 3 e 4, č punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 139 - Contravvenzioni ai capi IV e VIII 1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere: a) chi viola gli artt. 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, č puni to con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni; b) chi viola gli artt. 14, 61, commi 2 e 4; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, č punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 2. Contravvenzioni commesse dai preposti a) chi viola gli artt. 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74, č punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a un milione. 3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori: a) chi viola gli artt. 64, 68, 69, comma 2, č punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. 4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica: a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati č punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni; b) chi viola gli artt. 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, č punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. 5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:
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